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Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dai seguenti "Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1939, n. 555, l'indennita' di espropriazione sara' determinata sul valore che i beni avevano ((tre anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio))".

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 30 giugno 1965

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 182/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    V. Sent. n. 63/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

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  • Sentenza n. 63/1970

    Questione infondata
    28 aprile 1970

    Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sulla determinazione degli indennizzi per gli espropri a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) la scissione tra la data a cui deve farsi riferimento per la determinazione del valore dei beni (due anni prima dell'approvazione dello statuto di ciascun consorzio) e la data della espropriazione (da disporsi entro i dieci anni successivi all'approvazione stessa) fu disposta allo scopo di impedire che gli espropriandi traessero vantaggio dal supervalore degli immobili derivante dalla preannunciata esecuzione delle opere pubbliche.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno

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  • Ordinanza n. 96/1965

    Altra decisione
    27 dicembre 1965

    Nel caso che a disciplinare la stessa materia sopravvengano, nel caso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, nuove disposizioni di legge, si rende necessario da parte del giudice del merito un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con esclusivo riguardo a norma precedentemente in vigore. In tal caso dalla Corte cost. deve essere disposta, con ordinanza, la restituzione degli atti al predetto giudice. (Nella specie la disposizione dell'art. 2, ult. comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, denunciata con ordinanza 27 maggio 1964 del Consiglio di Stato per illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nelle more del giudizio risultava modificata dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e poi sostituita dall'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717).

    Art. 2 Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno · Art. 6 Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art2 · fonte su Normattiva