Per gli agenti gia' iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di eta' e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art10 · fonte del testo