Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140~art5 · fonte del testo