Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non e' ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati gia' computati ai fini della liquidazione di altra pensione.
Testo vigente dal 15 marzo 1958
