((In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'e' calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non e' reversibile ai superstiti ed e' corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)).
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967. 284 parole tolte, 123 parole aggiunte.
tolto: I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazioneaggiunto: In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstititolto: dalle aziende di cui all'art. 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, danno luogo adaggiunto: , e' anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensionetolto: diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e degli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952aggiunto: , ch'e' calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.tolto: 218, nonche' con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125. Il supplemento e' dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'art. 20 comma quarto; essoaggiunto: 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non e' reversibile ai superstititolto: secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo. Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non puo' superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato art. 20. I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5, o versati volontariamente dall'interessato, danno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo. L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 da' luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo e' a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno delaggiunto: ed e' corrisposto fino al termine del mese in cuitolto: e' raggiunta dai pensionati l'eta' di 55 anni, se donne, o di 60 anni se uominiaggiunto: il pensionato raggiunga l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.