L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. ((La pensione supplementare diretta:

  • a)decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
  • b)si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
  • c)e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903)). 4 I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n.488

4

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto dal 10 maggio 1968.

Testo vigente dal 30 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1109/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE La pensione supplementare costituisce un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. Pertanto, avuto riguardo alla sua specificità, non è consentita la trasformazione della pensione supplementare in quella di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo, mentre l'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione da' luogo solo a supplementi di quella già liquidata. Trattandosi di differenti trattamenti pensionistici, ragionevole e giustificata ne è la diversa disciplina, spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, scelta che si sottrae al sindacato costituzionale ove non sia manifestamente irrazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 4 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/1987

    Questione infondata
    5 febbraio 1987

    Il riconoscimento del diritto alla pensione "supplementare" in favore degli iscritti a forme previdenziali diverse dall'a.g.o e non anche di coloro che siano iscritti soltanto al regime generale, si giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto ai primi restano preclusi altri benefici (accredito di contribuzione figurativa, ecc.); ne`, in tal modo, e` violato il principio di corrispettivita` tra contributi e prestazioni previdenziali, perche` la contribuzione all'a.g.o. insufficiente al conseguimento delle prestazioni i.v.s. da` comunque accesso alle provvidenze (economiche o sanitarie) per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi; fermo restando il principio che l'estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 12 agosto 1962 n. 1338, parzialmente novellato dall'art. 12, d.P.R. n. 488 del 1968, nella parte in cui non estende il diritto alla pensione "supplementare - correlata ai contributi versati o accreditati nell'a.g.o. e risultati insufficienti per il conseguimento di autonoma pensione i.v.s. - a coloro che non siano iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale). - v. S.nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art5 · fonte su Normattiva