Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo e' compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art11 · fonte su Normattiva