Art. 11 — Bilancio tecnico
Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo e' compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
