Art. 28 — Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione
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All'atto della cessazione della rioccupazione si provvedera' alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente articolo 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianita' contributiva raggiunta dallo iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio. Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione di cui al precedente comma, qualora la ricostituzione sia richiesta per periodi di rioccupazione ciascuno dei quali abbia avuto durata inferiore ai dodici mesi, ne' quando le ricostituzioni siano state gia' operate due volte. In tali casi e' ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo articolo 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 38. Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo articolo 34, il calcolo della pensione complessiva verra' effettuato riducendo l'anzianita' contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988
