Riordinamento della previdenza marinara

Art. 91 — Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento

Il pensionato gia' iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'articolo 58 della presente legge, ha diritto allo accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'articolo 62 ed avra' restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art91 · fonte su Normattiva