Art. 34 — Liquidazione in capitale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1965 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →
L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il capitale liquidabile non puo' superare:
- a)ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;
- b)ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo. La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di pensione diretta. Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 gennaio 2005
