Art. 11 — Liquidazione in capitale
Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' costituito dalla meta' del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Testo vigente dal 12 novembre 1988
