capo I — DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA
- Art. 45 — Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946
- Art. 46 — Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti
- Art. 47 — Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1 gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive
- Art. 48 — Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 49 — Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 50 — Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione