Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 10 — Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 18 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art10 · fonte su Normattiva