Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 50 — Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui al precedenti articoli 39 e 40 purche' inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art50 · fonte su Normattiva