Non e' consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Testo vigente dal 18 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art12 · fonte su Normattiva