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Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera d), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, puo' essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ai sensi del precedente comma, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.
Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 2 marzo 1981
