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Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.
Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010
