Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 449/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 39 e 52, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali (mentre nella Polizia di Stato, che svolge anch'essa un servizio essenziale, sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore). Infatti, con riferimento agli artt. 39 e 52, comma terzo, Cost. - premesso che l'art. 52 Cost. parla significativamente di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialità della funzione, sicché la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"; e che, quindi, la garanzia dei diritti fondamentali, di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare, si' che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate, al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento militare allo spirito democratico - se è fuori discussione il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, vero è anche però che, in questa materia, non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall'ordinamento, ma rileva nel suo carattere assorbente il "servizio", reso in un ambito speciale come quello militare (artt. 52, commi primo e secondo, Cost.); con la conseguenza che la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni, la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare. Inoltre, con riferimento all'art. 3 Cost. (pretesa disparità di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato), il legislatore, perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale, ha si' riconosciuto una circoscritta libertà sindacale agli appartenenti alla Polizia di Stato, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate. - S. nn. 126/1985, 278/1987, 24/1989, 78/1989, 17/1991, 197/1994, 113/1997; O. n. 396/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 52 cost. · Art. 8 Norme di principio sulla disciplina militare

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art8 · fonte su Normattiva