Art. 12 — Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale
Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalita' da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente. In caso di trasferimento della titolarita' della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7. La facolta' del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarita' della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 16 novembre 1991
