Art. 10 — Gestione comunale
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' sostituito dal seguente: "La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
- a)in economia;
- b)a mezzo di azienda speciale;
- c)a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d)a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".
Testo vigente dal 16 novembre 1991
