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La quota di appoggio di lire 6000 - a chilometro - filo semplice, di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, viene elevata a lire 8000 - per le linee costituite prevalentemente con pali in legno - e a lire 40.000 per le linee costituite prevalentemente con pali in cemento o in ferro.

Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 1 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;689~art2 · fonte del testo