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La quota di appoggio di lire 6000 - a chilometro - filo semplice, di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, viene elevata a lire 8000 - per le linee costituite prevalentemente con pali in legno - e a lire 40.000 per le linee costituite prevalentemente con pali in cemento o in ferro.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1953, n. 95

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La L. 24 febbraio 1953, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "le quote di appoggio fissate dall'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in L. 8000, per le linee costruite prevalentemente con pali in legno, e L. 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue: 1. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in legno: a) per ogni Km. di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 36.000 b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm, dai rimanenti..................... " 24.000 c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 12.000 d) per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 6.000 2. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro: a) per ogni Km, di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 54.000 b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm. dai rimanenti..................... " 36.000 c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 18.000 d) per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 9.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1950 al 1 aprile 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1953, n. 95

    La L. 24 febbraio 1953, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "le quote di appoggio fissate dall'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in L. 8000, per le linee costruite prevalentemente con pali in legno, e L. 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue: 1. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in legno: a) per ogni Km. di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 36.000 b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm, dai rimanenti..................... " 24.000 c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 12.000 d) per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 6.000 2. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro: a) per ogni Km, di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 54.000 b) per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm. dai rimanenti..................... " 36.000 c) per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 18.000 d) per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 9.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;689~art2 · fonte del testo