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Per i certificati che non siano, a sensi di legge, rilasciati gratuitamente, il richiedente e' tenuto a versare, oltre l'onorario stabilito per la visita o la prestazione medico-chirurgica, l'importo di lire 500 per l'applicazione sul certificato, a cura del medico, di una marca di previdenza di uguale valore. Dette marche vengono stampate a cura dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, che le rimette per la distribuzione agli Ordini provinciali dei medici. Il ricavato della vendita delle marche apposte sui certificati viene assegnato per tre quinti all'Ente nazionale previdenza assistenza medici, per un quinto al sanitario che ha applicato la marca e per un quinto all'Ordine dei medici di appartenenza del sanitario stesso.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 1 gennaio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art11 · fonte del testo