Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Abrogato dal 1 gennaio 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Abrogato dal 1 gennaio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1963 al 1 gennaio 2001. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i certificati che non siano, a sensi di legge, rilasciati gratuitamente, il richiedente e' tenuto a versare, oltre l'onorario stabilito per la visita o la prestazione medico-chirurgica, l'importo di lire 500 per l'applicazione sul certificato, a cura del medico, di una marca di previdenza di uguale valore. Dette marche vengono stampate a cura dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, che le rimette per la distribuzione agli Ordini provinciali dei medici. Il ricavato della vendita delle marche apposte sui certificati viene assegnato per tre quinti all'Ente nazionale previdenza assistenza medici, per un quinto al sanitario che ha applicato la marca e per un quinto all'Ordine dei medici di appartenenza del sanitario stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art11 · fonte del testo