Art. 11 — Inadempimenti delle regioni e province autonome
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 1989 al 11 giugno 2003. Leggi il testo vigente →
Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattivita' amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine puo' conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. La commissione di cui al comma 2 e' composta:
- a)dal commissario del Governo, che la presiede;
- b)da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
- c)da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo.
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 11 giugno 2003
