Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 51 — Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo

Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del ((regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art51 · fonte su Normattiva