Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
Art. 51 — Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 2013 al 23 luglio 2016. Leggi il testo vigente →
Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
Testo in vigore dal 4 gennaio 2013 al 23 luglio 2016
