Art. 14
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I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita: con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difformi da quelli prescritti dai decreti del Ministro per la sanita'; sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'articolo 12, n. 3), ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette; morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del Ministro per la sanita'; sprovvisti di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici; devono essere sequestrati e distrutti in quanto dannosi od utilizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
