Art. 15
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 30 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, e' punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art15 · fonte del testo