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Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, e' punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art15 · fonte del testo