Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi
Art. 15
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Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, e' punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
