Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi
Art. 16
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Nei casi in cui e' previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
