Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, gia' in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attivita' a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorita' sanitaria, istanza di nuova autorizzazione. Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneita' dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso, disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio. Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art22 · fonte del testo