Art. 22
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Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, gia' in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attivita' a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorita' sanitaria, istanza di nuova autorizzazione. Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneita' dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso, disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio. Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
