Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
