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Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art23 · fonte del testo