Art. 5
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L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta e' rilasciata dalla regione a mezzo delle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali. Presso le suddette autorita' e' tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonche' degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneita', sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi. Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura delle predette autorita', al Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il Ministero della sanita', al fine di rendere piu' agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza. Tale lista dovra' essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma. Chiunque contravviene al disposto del precedente comma e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
