Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che e' responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrita' dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:
tolto: a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio e' diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;
tolto: b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonche' per eventuali particolari preparazioni;
tolto: c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sara' tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonche' dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;
tolto: d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento. I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere b) e d) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acquee di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi. Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonche' per i centri di raccolta e' punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato; e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art6 · fonte del testo