Art. 6
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Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che e' responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrita' dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:
- a)di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio e' diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;
- b)di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonche' per eventuali particolari preparazioni;
- c)di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sara' tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonche' dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;
- d)di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento. I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere b) e d) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acquee di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi. Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonche' per i centri di raccolta e' punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato; e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
