Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonche' al confezionamento ed etichettaggio. Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:
- a)stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;
- b)specie di molluschi;
- c)peso;
- d)data di raccolta;
- e)data di confezionamento. I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte saranno sottoposti al trattamento conservativo previe idonee operazioni di cernita e lavaggio. Chiunque contravviene al disposto del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
