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La regione fa eseguire a cura delle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi. La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, e' esercitata dalla regione per mezzo delle autorita' sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorita' sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione e' esercitata per mezzo delle autorita' sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge. Nel caso in cui si accerti che lo stabilimento di depurazione o il centro di raccolta ha immesso al consumo molluschi insalubri, l'autorita' sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera b). Il titolare dell'autorizzazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta sono puniti con arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. L'autorita' sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'articolo 2. Su richiesta di tale autorita', le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art8 · fonte del testo