Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Con effetto dal 1 gennaio 1969 e' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/1994

    Illegittimità dichiarata
    30 giugno 1994

    Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3, l. n. 297 del 1982, è da ritenersi superata la censura che il giudice 'a quò ha prospettato in ordine all' art. 15, terzo comma, l. n. 153 del 1969, per il fatto che tale norma prevede una integrazione contributiva figurativa anche nei casi in cui essa comporti un pregiudizio per il lavoratore sotto il profilo del trattamento pensionistico, senza limitarsi a rendere possibile l'utilizzazione di tali contributi solo in caso di risultato più favorevole per il lavoratore stesso. Può, tuttavia, essere ricordato che, in ossequio al principio di solidarietà, non è necessario, per la legittimità costituzionale dell'obbligo contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' art. 15, terzo comma, l. 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art15 · fonte su Normattiva