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Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo. La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo e' demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

  • a)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;
  • b)due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;
  • c)un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;
  • d)un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tale comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente. Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, puo' proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 5 marzo 1974 al 13 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art5 · fonte su Normattiva