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Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale elargizione e' aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Testo in vigore dal 17 giugno 1981 al 13 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art6 · fonte su Normattiva