Art. 69-duodeciesViolazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria

[1](( (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413)))

[2]1. ((In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art69duodecies · fonte su Normattiva