In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attivita' riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della ribilitazione. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attivita' riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze piu' di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unita' di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.

Testo vigente dal 18 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-11;29~art4 · fonte su Normattiva