Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971. Leggi il testo vigente →
Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversita' atmosferiche o calamita' naturali, che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovra' operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971
