L'affittuario puo' in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'articolo 6 della presente legge.

Testo vigente dal 30 giugno 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 227/1985

    Questione infondata
    14 ottobre 1985

    La disposizione dell'art. 8 legge 12 giugno 1962, n. 567 - secondo cui nei contratti agrari l'affittuario può, entro un anno dalla cessazione del rapporto, ripetere la somma corrisposta in eccedenza alla misura del canone dovuto -, nel concedere un più ampio termine all'affittuario rispetto al concedente, non può considerarsi arbitraria ed irrazionale, trovando adeguata gisutificazione nel fatto che il legislatore ha considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinallagma contrattuale sia alla realtà socio-economica, come parte più debole la quale, appunto perché tale, può incontrare maggiore difficoltà per avvertire l'errore in cui è incorsa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale del detto articolo, sollevata per la differenza di trattamento fatta all'affittuario in rapporto al concedente, il quale ultimo può richiedere il maggior canone eventualmente spettantegli solo nel corso dell'esecuzione del contratto).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 28 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 7 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art8 · fonte su Normattiva