Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equita' stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 227/1985

    Questione infondata
    14 ottobre 1985

    È vero che l'affittuario-coltivatore diretto è titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di organizzazione dei fattori produttivi, ma egli si avvicina pur sempre al prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae l'utilità dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia lavorativa. Pertanto non può ritenersi irrazionale l'assimilazione, stabilita dal legislatore non già in linea generale, bensì in una specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale valutazione politico-sociale, ha ritenuto di attribuire all'affittuario una tutela più efficace per ripetere la parte di canone indebitamente corrisposta al concedente, disponendo che per l'esercizio del relativo diritto si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato. Tutela che si completa con la statuizione riguardante la decorrenza di detta prescrizione, la cui disciplina non può del pari ritenersi irrazionale, in considerazione della precarietà del rapporto, soggetto al tempo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e suscettibile di cessare in qualsiasi momento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971, il quale, ribadendo il diritto dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto). - Sulla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato, v. S. nn. 63/1966; 143/1969; 174/1972 e numerose altre.

    Art. 3 cost. · Art. 28 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art28 · fonte su Normattiva