((Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato)).

Testo vigente dal 9 marzo 1971

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

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  • Sentenza n. 40/1964

    Questione infondata
    23 maggio 1964

    L'obbligo per le Sezioni dei tribunali, specialmente per le controversie agrarie, di osservare, ai fini della perequazione dei canoni di affitto pattuiti, le "tabelle" approvate dalle Commissioni tecniche amministrative non si pone in contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge; e ciò in quanto le tabelle, nonostante il loro carattere temporaneo e localizzato, devono considerarsi veri e propri atti normativi concernenti regole di tipo generale e astratto, e dunque, in sostanza, come regole di giudizio alle quali la sezione è tenuta ad uniformarsi non diversamente da quanto ogni giudice è tenuto a fare nei confronti delle regole giuridiche attinenti ai rapporti sostanziali di cui deve di volta in volta giudicare. Pertanto l'art. 7 della impugnata legge 12 giugno 1962, n. 567, che tale obbligo prevede, non viola il principio dell'indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 Cost..

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 101 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art7 · fonte su Normattiva