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I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975. La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1974 al 18 ottobre 1975
