Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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E' soppresso il ruolo degli statistici della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro n. 1, annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, e successive modificazioni. E' altresi' soppressa la riserva apposta, per il personale direttivo della carriera degli statistici, al quadro A della tabella VI dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'impiegato che all'entrata in vigore della presente legge occupa il posto dirigenziale per effetto della riserva suddetta conserva l'appartenenza in soprannumero al ruolo dei dirigenti dell'amministrazione centrale. Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, e' sostituito da quello allegato alla presente legge. Nei quadri A, C, D, G, H ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 25 aprile 2001
