Art. 20 — Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore
Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorche' pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione. Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Testo vigente dal 24 agosto 1974
