Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorche' pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione. Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Testo vigente dal 24 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370~art20 · fonte su Normattiva